Le giovani coppie preferiscono sempre di più la convivenza al matrimonio per motivi pratici, economici e culturali, evitando l’officializzazione formale in un contesto di maggiore flessibilità relazionale.
I costi elevati di un matrimonio tradizionale (cerimonie, viaggi, feste) spingono a optare per convivenze più accessibili, senza spese superflue; in Italia, l’età media al matrimonio supera i 32 anni, posticipando l’impegno formale dopo anni di coabitazione.
La convivenza di fatto (Legge 76 del 2016) offre diritti simili (eredità, assistenza sanitaria, locazioni) senza i vincoli rigidi del matrimonio, facilitando le separazioni rapide senza iter giudiziari; il 74,5% dei giovanissimi vede la coppia stabile senza necessità di matrimonio.
Tra la generazione Z e i Millennials, cala l’importanza del matrimonio come “costrutto sociale”: prevale invece l’idea di fedeltà duratura senza bollo statale (più dell’80% di monogami convinti), con enfasi su esperienze condivise anziché rituali; i tassi di divorzio alti (40-50%) scoraggiano l’ufficializzazione.
La convivenza di fatto in Italia, disciplinata dalla Legge numero 76 del 2016 (Legge Cirinnà), offre dei vantaggi legali significativi rispetto alla semplice coabitazione non formalizzata, pur restando distinta dal matrimonio e dalle unioni civili.
I conviventi registrati all’anagrafe hanno diritto reciproco di visita, assistenza morale e materiale e accesso alle cartelle cliniche in caso di malattia o ricovero ospedaliero, equiparati ai coniugi. Possono designarsi l’un l’altro come rappresentante legale per decisioni sanitarie o amministrative urgenti.
Il convivente superstite ha diritto a rimanere nella casa comune di residenza da 2 a 5 anni (o più se vi risiedono figli minori), anche se è proprietaria dell’altro; è possibile un contratto di convivenza per regolare i beni, le spese e i diritti patrimoniali con valore notarile.
Comporta l’estensione della disciplina sull’impresa familiare; la nomina del partner come tutore, curatore, amministratore di sostegno, con diritti penitenziari equiparati (ad esempio colloqui). Non include la successione ereditaria automatica né la pensione di reversibilità, salvo accordi specifi.
Le coppie conviventi di fatto non sposate in Italia affrontano svantaggi fiscali significativi rispetto a coniugi o unioni civili, principalmente per mancanza di equiparazione ai fini IRPEF e della dichiarazione dei redditi. Il convivente, infatti, non è considerato “coniuge a carico”, escludendo le detrazioni IRPEF di base (fino a 800€ annui) anche se con reddito basso (inferiore a 2.840€ annuo); è applicabile solo ai figli o a familiari stretti.
Impossibile un 730 congiunto: ogni partner presenta dichiarazione separata, perdendo le ottimizzazioni come scaglioni IRPEF condivisi, crediti d’imposta familiari e compensazioni incrociate. Inoltre c’è un accesso parziale ai bonus casa (ristrutturazioni 50%, ecobonus 65%, mobili) solo se co-intestatari immobile o comodatari; sono esclusi IMU e TARI come sconti coniugali o l’ISEE familiare unificato e pensione di reversibilità.

